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Chi siamo

Statuto


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Statuto della LIUC Università Cattaneo

(approvato il 15 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 4 del 7 gennaio 2021)

 


Titolo primo: Principi generali

Articolo 1: Carattere e finalità

L’Università Carlo Cattaneo – LIUC (già Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo), di seguito anche denominata Università, appartiene alla categoria degli enti previsti dall’articolo 1 n.2 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n.1592 ed è dotata di personalità giuridica.

Essa è autonoma ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, per quanto attiene in specie alla didattica, alla ricerca scientifica e alla sua complessiva organizzazione, in conformità all’ordinamento universitario e allo Statuto. L’Università non ha scopi di lucro.

L’Università, per il perseguimento e l’assolvimento dei propri fini, sviluppa e supporta una progettualità tesa a produrre qualificati e innovativi risultati sul piano dell’alta formazione e della ricerca scientifica, da indirizzare al sistema socio-economico, nelle sue ampie articolazioni istituzionali, settoriali, territoriali. I contenuti rilevanti del progetto universitario fanno riferimento a: gli obiettivi, i programmi e le metodologie di erogazione dell’offerta formativa; la promozione e l’organizzazione della ricerca; la diffusione della cultura di impresa; lo sviluppo dell’innovazione.

L’Università si propone di formare giovani e altre persone affinché siano in grado di assumere ruoli di gestione nelle imprese private e pubbliche, nonché di svolgere attività imprenditoriali e professionali.

L’Università Carlo Cattaneo ‒ LIUC è una Università inclusiva che promuove il valore della persona e favorisce la partecipazione alle attività didattiche e l’apprendimento degli studenti diversamente abili.

L’Università si propone inoltre, anche attraverso le attività di terza missione e in particolare della LIUC Business School, di sviluppare, quale comunità aperta, continue relazioni con gli stakeholders esterni, favorendo la conoscenza in ogni sua forma e promuovendo la crescita della società civile e il costante rapporto con le realtà economiche.

Articolo 2: “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo”

L’istituzione dell’Università Carlo Cattaneo è promossa dalla “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo”, che ha conferito in origine un fondo di dotazione di Lire 3.000.000.000 (€ 1.549.370,70) e ne assicura il sostegno.

Al mantenimento dell’Università sono altresì destinati tasse e contributi universitari versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che, a qualunque titolo, saranno ad essa devoluti da Enti pubblici o privati.

Articolo 3: Principi di comportamento

I professori, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo e gli studenti hanno il diritto ed il dovere di concorrere, nell’ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, al raggiungimento dei fini dell’Università e sono altresì tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, del Codice etico e dei regolamenti dell’Università nonché ad assumere, all’interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell’istituzione. Il Codice etico, che comprende i principi di comportamento e regolamenta le procedure disciplinari, è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato dal Presidente. Il Codice etico prevede anche le sanzioni da irrogare per violazioni di legge, dei regolamenti universitari e delle norme del Codice stesso.

 


Titolo secondo: Autonomia statutaria e regolamentare

Articolo 4: Statuto

Lo Statuto, che regola l’autonomia dell’Università, è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dalla Legge 168/1989. Le eventuali modifiche sono deliberate con la medesima procedura.

Lo Statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5: Regolamento generale d’Ateneo

Il Regolamento generale d’Ateneo contiene, salvo quanto specificatamente riservato al Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo articolo 6, le norme di attuazione dei principi stabiliti nello Statuto e ogni altra disposizione necessaria all’assetto funzionale dell’Ateneo.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico per la parte riguardante il funzionamento degli organi didattici e di ricerca. Per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico si applicano le maggioranze previste dalla Legge 168/1989.

Il Regolamento viene inviato al Ministero dell’università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito, in conformità alle norme di legge in materia.

Articolo 6: Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità

La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dal Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato con delibera dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dalla Legge 168/1989.

Il Regolamento viene inviato al Ministero dell’università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito, in conformità alle norme di legge in materia.

Articolo 7: Regolamento didattico di Ateneo

Il Regolamento didattico d’Ateneo disciplina l’ordinamento degli studi in base al quale l’Università rilascia titoli aventi valore legale.

Il Regolamento didattico è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico. Per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico si applicano le maggioranze previste dalla Legge 168/1989.

Esso viene inviato al Ministero dell’università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito, in conformità alle norme di legge in materia

Articolo 8: Regolamento per il tutorato

Il Regolamento istitutivo del tutorato è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico.

Articolo 9: Entrata in vigore e modifiche dei Regolamenti

I Regolamenti previsti al presente titolo, ogni altro regolamento fosse necessario emanare e le eventuali modifiche entrano in vigore il 15° giorno successivo a quello della loro pubblicazione all’albo dell’Università, con esclusione delle norme riguardanti l’attività didattica di cui al titolo nono, che entrano in vigore dall’anno accademico successivo a quello in corso.

Ai suddetti regolamenti verrà data pubblicità nelle forme e nei modi ritenuti adeguati dal Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell’Università e nell’osservanza delle disposizioni di legge in materia.

 


Titolo terzo: Organi dell’Università Carlo Cattaneo

Articolo 10: Organi

Sono organi dell’Università:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente e il Vice Presidente e l’Amministratore Delegato;

c) il Comitato Esecutivo;

d) il Rettore;

e) il Consiglio di Dipartimento;

f) il Consiglio Accademico;

g) il Direttore Generale;

h) il Nucleo di valutazione di Ateneo

 


Titolo quarto: Funzionamento degli organi

Articolo 11: Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Presidente della “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo”;

b) dodici consiglieri nominati dalla “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo”;

c) il Rettore;

d) quattro rappresentanti dei docenti di ruolo, fra cui di diritto i Direttori delle Scuole e i restanti nominati dal Consiglio Accademico;

e) un rappresentante degli studenti, eletto secondo le modalità previste dall’apposito Regolamento;

f) un rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca;

g) un rappresentante della Regione Lombardia;

h) il Presidente della Provincia di Varese o suo delegato;

i) il Sindaco di Castellanza o suo delegato.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a tredici. I rappresentanti nominati successivamente alla costituzione del Consiglio di Amministrazione ne entrano a far parte dal momento in cui il Consiglio stesso riceve l’atto di nomina. Tali componenti rimangono in carica per il tempo per il quale rimangono in carica gli altri componenti del Consiglio.

Il Presidente e il Rettore possono invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione docenti o esperti, se funzionale alla migliore trattazione di materie indicate all’ordine del giorno.

Articolo 12: Durata in carica

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (compreso il Presidente) rimangono in carica fino all’approvazione del terzo bilancio consuntivo e comunque non oltre il trenta aprile del terzo anno successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. Il Presidente della “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo” e il Rettore rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato.

I componenti del Consiglio nominati o eletti in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Articolo 13: Validità delle delibere e convocazione del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all’anno e viene convocato dal Presidente. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata o email certificata, spedita ai componenti del Consiglio almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o email certificata, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l’ordine del giorno.

Se previsto nella convocazione, la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il Presidente ha l’onere di accertare l’identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Articolo 14: Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione determina l’indirizzo generale di sviluppo dell’Università in funzione della realizzazione degli scopi di cui all’articolo 1 del presente Statuto, cura la gestione economica dell’Università e assicura lo svolgimento delle attività. Può pertanto dare indicazioni agli organi della didattica, della ricerca e della terza missione sulle finalità da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare l’adozione di determinate categorie di delibere o di atti di sua competenza, al Comitato Esecutivo, al Presidente o a uno o più Consiglieri, fatta eccezione per le delibere di cui al comma successivo.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) nomina il Rettore, e può revocarlo prima della scadenza del suo mandato solo per gravi motivi;

b) può nominare, sentito il parere del Rettore, un Prorettore che esercita le funzioni del Rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica. In caso di mancata nomina le funzioni sono assunte dal componente del Consiglio Accademico più anziano di età;

c) nomina, su proposta del Rettore, i Direttori e gli eventuali Vicedirettori delle Scuole, il Direttore della LIUC Business School e il Coordinatore del Dottorato di ricerca;

d) su proposta congiunta del Rettore e del Direttore Generale per le parti di loro specifica competenza, approva il piano strategico dell’Università e segue le fasi di attuazione; può inoltre istituire eventuali sedi distaccate in Italia o all’estero;

e) approva lo Statuto e le modifiche dello stesso;

f) approva i regolamenti dell’Università previsti dallo Statuto e ogni altro regolamento non attribuito alla competenza di altri organi;

g) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell’Università;

h) delibera, su proposta del Consiglio del Dipartimento, in ordine alla emanazione dei bandi per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, e sulla nomina dei professori e dei ricercatori;

i) delibera l’istituzione, nonché l’attivazione o la disattivazione dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Dottorato e di Master, nonché gli insegnamenti da istituire, in ciascun anno accademico;

j) delibera, su proposta del Consiglio Accademico, l’istituzione di posizioni di ruolo accademiche finanziate da istituti ed enti anche non italiani;

k) delibera, sentito il Consiglio Accademico, in ordine al finanziamento, con fondi dell’Università, dell’attività di ricerca scientifica;

l) delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, sull’ammontare delle tasse e dei contributi universitari e sul loro eventuale esonero;

m) nomina i membri del Nucleo di valutazione d’Ateneo;

n) provvede all’irrogazione delle sanzioni per violazioni di legge, dei regolamenti universitari e del Codice etico per le quali sia prevista una sanzione superiore alla censura, previo parere vincolante del Collegio di disciplina;

o) delibera le linee di indirizzo per l’istituzione di assegni di ricerca, di premi e borse di studio;

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, valutata la situazione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto, per ogni Corso di Laurea e di Laurea magistrale, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso dell’anno accademico successivo e fissa le relative modalità di ammissione.

Ove il Consiglio di Amministrazione debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare anche in assenza degli stessi.

Articolo 15: Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente fra i componenti nominati dalla “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo” o il Presidente della stessa.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Università ed esercita le competenze attribuitegli dallo Statuto, nonché i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ne cura l’esecuzione delle delibere, fatta salva la competenza del Rettore per quanto attiene alla materia didattica e scientifica.

Assume in caso di necessità ed indifferibile urgenza i necessari provvedimenti di cui all’’articolo 16 relativamente alle lettere b), d) e f). Tali provvedimenti sono sottoposti per la ratifica al Comitato Esecutivo alla prima riunione utile.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendolo tra i rappresentanti nominati dalla “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo”, un Vice Presidente e un Amministratore Delegato e provvede a conferire agli stessi i più opportuni poteri; le cariche di Vice Presidente e di Amministratore Delegato possono essere cumulate dalla stessa persona. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni caso di suo impedimento.

Articolo 16: Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Rettore e da tre componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dallo stesso e scelti fra i rappresentanti della “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo”.

Il Comitato Esecutivo:

a) nomina il Direttore Generale e, ove lo ritenga opportuno, su proposta di quest’ultimo, nomina il Direttore Amministrativo;

b) nomina i professori a contratto e approva le convenzioni ai fini dell’impiego dei collaboratori linguistici e tecnici, su proposta del Consiglio Accademico;

c) predispone il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;

d) assume, nell’ambito delle linee guida determinate dal Consiglio di Amministrazione, i necessari provvedimenti per la gestione ordinaria dell’Università;

e) delibera, secondo le linee guida indicate dal Consiglio di Amministrazione, sul bando di assegni di ricerca e di premi o borse di studio;

f) sentito il Consiglio Accademico o su proposta dello stesso, autorizza o ratifica la stipula di convenzioni con altre università o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati; approva inoltre la partecipazione a consorzi o a società od altre forme associative di diritto privato per l’ideazione, la promozione e la realizzazione e/o lo sviluppo di attività di formazione e ricerca o strumentali alle attività didattiche ovvero comunque utili per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Università;

g) delibera sulla costituzione in giudizio dell’Università, nel caso di liti attive o passive;

h) delibera l’accettazione di lasciti e donazioni da parte di Enti pubblici e privati;

Al Comitato Esecutivo competono inoltre l’esame e la risoluzione delle questioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, nonché la trattazione delle questioni urgenti e l’adozione dei relativi provvedimenti. In quest’ultimo caso le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Ove il Comitato Esecutivo debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta;

decorso tale termine, il Comitato Esecutivo potrà deliberare anche in assenza degli stessi.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.

Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata o email certificata, spedita ai componenti del Comitato almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o email certificata, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l’ordine del giorno. Il Presidente e il Rettore possono invitare a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo docenti o esperti, se funzionale alla migliore trattazione di materie indicate all’ordine del giorno.

Se previsto nella convocazione la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il Presidente ha l’onere di accertare l’identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Articolo 17: Rettore

Il Rettore, professore universitario di ruolo di prima fascia, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato una sola volta.

Il Rettore ha la direzione dell’offerta didattica, della ricerca scientifica e delle attività di terza missione dell’Università, e ha potestà regolamentare in tali materie, ferme restando le attribuzioni che lo Statuto conferisce ad altri organi.

In particolare il Rettore:

a) rappresenta l’Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio;

b) convoca e presiede il Consiglio del Dipartimento e il Consiglio Accademico;

c) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull’attività didattica e scientifica dell’Università;

e) cura l’osservanza delle norme concernenti l’ordinamento didattico universitario;

f) provvede all’irrogazione delle sanzioni disciplinari per le violazioni di legge, dei regolamenti universitari e del Codice Etico che non diano luogo a provvedimenti superiori alla censura nei confronti del personale docente, ivi compresi gli assegnisti di ricerca ed i borsisti e collaboratori didattici e di ricerca, e degli studenti, previste dal regolamento relativo al funzionamento del Collegio di disciplina per violazioni di norme di legge o del Codice etico. Per fatti che danno luogo a provvedimenti superiori alla censura, avvia il procedimento disciplinare, trasmettendo gli atti al Collegio di disciplina con le procedure previste dal regolamento di funzionamento del Collegio;

g) in attuazione del terzo comma del presente articolo, emana i decreti e gli atti di sua competenza;

h) nell’ambito delle sue competenze, può impartire direttive organizzative generali per assicurare l’efficienza delle strutture didattiche e scientifiche dell’Università; e può nominare, fra il personale docente, suoi delegati per particolari materie;

i) nella sua qualità di presidente del Consiglio Accademico dà attuazione alla pianificazione delle attività didattiche ed all’organizzazione di quelle scientifiche.

Al Rettore viene riconosciuta un’indennità di funzione.

Articolo 18: Il consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento in Gestione integrata d’impresa è presieduto dal Rettore (o, in sua mancanza, dal professore di prima fascia che vanti il più prolungato periodo di servizio nell’Ateneo) ed è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori dell’Università. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione l’emanazione di bandi per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori dell’Università, e la nomina dei professori di ruolo e dei ricercatori.

Il Consiglio di Dipartimento svolge altresì le funzioni assegnate dall’ordinamento universitario al Gruppo di ricerca, e in specie:

a) programma, organizza e valuta l’attività di ricerca, anche ai fini della partecipazione ai fondi di ricerca, secondo i criteri di validazione nazionale proposti dal Rettore o dal Prorettore o dal delegato alla ricerca, il quale si avvale dell’ausilio di un docente di ruolo referente per ogni settore scientifico-disciplinare, nominato dallo stesso Consiglio di Dipartimento su proposta del Rettore;

b) propone al Consiglio di Amministrazione l’istituzione, nonché l’attivazione o la disattivazione del corso di Dottorato di Ricerca, nonché gli insegnamenti da istituire, per ogni anno accademico.

La convocazione del Consiglio di Dipartimento è disposta dal Rettore, almeno due volte l’anno, mediante lettera raccomandata o email spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata tre giorni prima.

Il Rettore può chiamare a partecipare alla riunione, su particolari materie all’ordine del giorno, senza diritto di voto, anche i Coordinatori degli eventuali Centri di ricerca o di competenza, o altri soggetti non di ruolo che collaborano all’attività di ricerca dell’Università.

Se previsto nella convocazione la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il Presidente ha l’onere di accertare l’identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Articolo 19: Il Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico è costituito dal Rettore, che lo presiede, dal Prorettore, dai Direttori e Vicedirettori delle Scuole, dal Direttore della LIUC Business School, dal delegato per la ricerca, se diverso dai precedenti, da un docente nominato dal Consiglio di Dipartimento per la durata di un triennio, e da un rappresentante degli studenti. Alle sedute del Consiglio Accademico partecipa anche il Direttore Generale con voto consultivo. Le funzioni di Segretario sono assunte dal Dirigente della Divisione didattica.

Al Consiglio Accademico spettano tutte le attribuzioni che sono demandate dalle norme del vigente ordinamento universitario al Senato accademico, fatte salve, se di tratta di norme derogabili, le attribuzioni che lo Statuto conferisce ad altri organi.

In particolare il Consiglio Accademico:

a) assicura il coordinamento tra le Scuole Universitarie;

b) propone al Consiglio di Amministrazione l’istituzione, l’attivazione e la disattivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, nonché gli insegnamenti da istituire, in ciascun anno accademico;

c) fornisce al Comitato Esecutivo le proposte in ordine al reclutamento dei professori a contratto e dei collaboratori di lingua straniera, entro i limiti temporali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

d) formula pareri e proposte al Comitato Esecutivo in ordine alle convenzioni con altre università, centri di ricerca e altri soggetti pubblici o privati, limitatamente alla parte relativa alla didattica e alla ricerca;

e) propone al Consiglio di Amministrazione il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell’anno accademico successivo;

f) propone al Consiglio di amministrazione l’istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

g) formula al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine al finanziamento, con fondi dell’Università, dell’attività di ricerca scientifica;

h) proclama, a esito delle procedure stabilite dalla legge o dalla regolamentazione interna, l’attribuzione degli assegni di ricerca banditi dal Comitato Esecutivo secondo le linee guida tracciate dal Consiglio di Amministrazione;

i) esamina e può formulare osservazioni sul piano strategico predisposto dal Rettore e dal Direttore Generale per le parti di loro specifica competenza, prima che esso sia sottoposto al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Accademico si riunisce almeno sei volte all’anno e viene convocato dal Rettore. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata o email certificata, spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o email certificata, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l’ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Rettore può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio altri docenti o esperti, se funzionale alla migliore trattazione di materie indicate all’ordine del giorno.

Se previsto nella convocazione la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il Presidente ha l’onere di accertare l’identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Articolo 20: Direttore Generale

L’incarico di Direttore Generale è attribuito dal Comitato Esecutivo; all’atto del conferimento dell’incarico il Comitato Esecutivo può determinare anche la durata dello stesso.

Al Direttore Generale vengono affidati, nell’ambito delle linee programmatiche delineate dal Consiglio di Amministrazione, i compiti di gestione coordinata di tutte le attività dell’Università, esclusa ogni competenza in materia di didattica, di ricerca e di quant’altro statutariamente riservato al Rettore.

Competono in particolare al Direttore Generale:

a) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici, nonché l’adozione degli atti di gestione del personale non docente, che da lui dipende gerarchicamente;

b) la predisposizione, con la collaborazione del Direttore Amministrativo, se nominato, secondo le norme previste dal Regolamento dell’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, delle bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Comitato Esecutivo;

c) la valutazione dell’operato dei responsabili delle attività dell’Università, nei limiti di quanto previsto dal secondo comma;

d) l’effettuazione di spese entro i limiti d’importo fissati da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;

e) la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti dal presente Statuto;

f) la responsabilità, nei limiti delle sue competenze, dell’osservanza delle norme legislative e regolamentari;

g) l’esercizio di tutte le attribuzioni che sono demandate dalle norme vigenti al Direttore Amministrativo.

Il Direttore Generale ha altresì la facoltà di delegare funzioni specifiche a personale dell’Università con qualifica dirigenziale, con particolare riguardo al Direttore Amministrativo, se nominato.

Articolo 21: Il Nucleo di valutazione di Ateneo

Il Nucleo di valutazione di Ateneo procede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, ed espleta gli altri compiti ad esso assegnati dalla legislazione universitaria. La sua composizione è determinata dal Consiglio di Amministrazione, che procede anche alla nomina dei componenti, in maggioranza esterni all’Università. L’Università provvede ai servizi di supporto all’attività del Nucleo stesso.

 


Titolo quinto: Strutture didattiche e di ricerca

Articolo 22: Le Scuole universitarie

Nell’ambito del Dipartimento sono costituite strutture didattiche denominate Scuole universitarie il cui numero e denominazione sono determinati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

Il Consiglio di ogni Scuola è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori dell’Università e da tutti i titolari di insegnamento dei Corsi di Laurea e Laurea magistrale attivati dalla Scuola, nonché da tre studenti in regolare corso di studi eletti da tutti gli studenti in corso e fuori corso iscritti ai corsi di Laurea e Laurea magistrale attivati dalla Scuola.

Il Consiglio della Scuola è competente esclusivamente per gli argomenti collegati alla didattica dei corsi di Laurea e Laurea magistrale attivati dalla Scuola.

In particolare il Consiglio della Scuola:

a) delibera, nell’osservanza della legge e dello statuto, il Regolamento di funzionamento del Consiglio e dei corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio Accademico;

b) programma e organizza l’attività didattica, anche mediante modalità a distanza; verifica il regolare svolgimento della stessa; monitora l’avanzamento della carriera degli studenti al fine di attivare le necessarie azioni di miglioramento;

c) formula al Consiglio Accademico proposte in ordine alla titolarità e alla copertura degli insegnamenti attivati;

d) segnala al Consiglio Accademico eventuali criticità in ordine all’andamento della didattica nei Corsi ricadenti nella sua competenza

e) riconosce con validità annuale la funzione di cultori della materia ai laureati a tal fine proposti dai professori titolari dei singoli insegnamenti;

f) concorre all’organizzazione e al funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca.

La convocazione del Consiglio è disposta dal Direttore mediante lettera raccomandata o email spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o email, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l’ordine del giorno. Il Consiglio viene convocato di norma una volta al mese.

Se previsto nella convocazione, la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il Presidente ha l’onere di accertare l’identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Per la validità delle riunioni del Consiglio della Scuola è richiesta la presenza della maggioranza dei docenti di ruolo dell’Università. Le deliberazioni del Consiglio della Scuola sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti fra i docenti di ruolo. In caso di parità dei voti espressi dai docenti di ruolo, si computano i voti degli altri componenti del Consiglio di Scuola; in caso di ulteriore parità, prevale il voto del Direttore.

Il Direttore della Scuola viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i professori di ruolo di prima fascia afferenti alla Scuola. Rimane in carica due anni e può essere riconfermato al massimo per altri due mandati.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Direttore sono esercitate dal professore di prima fascia più anziano in ruolo o dal Vicedirettore, se nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore rappresenta la Scuola nei rapporti con gli organi dell’Università ed esercita le attribuzioni ad esso demandate dallo Statuto.

In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio;

b) cura l’ordinato svolgimento dell’attività didattica e ne riferisce al Consiglio Accademico.

Al Direttore viene riconosciuta un’indennità di funzione.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate da persona delegata dal Direttore o, in mancanza, dal professore associato con minore anzianità di ruolo presso l’Ateneo.

Al fine di coordinare le attività didattiche i Direttori delle Scuole possono prevedere modalità di consultazione tra le Scuole o tra componenti delle stesse aventi interessi

comuni con particolare riguardo alle tematiche relative agli insegnamenti fruibili da studenti di corsi appartenenti a Scuole diverse.

Articolo 23: ll Collegio di disciplina

Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell’ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori o ricercatori, secondo le regole di procedura previste nell’apposito Regolamento, approvato dal Comitato Esecutivo; per le sanzioni superiori alla censura, esprime parere vincolante per la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio di disciplina è composto da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti.

Il Collegio è presieduto dal professore ordinario membro effettivo il quale, insieme ad almeno uno dei supplenti, è eletto tra i docenti dell’ateneo sulla base delle procedure e modalità definite dall’apposito Regolamento. Gli altri componenti sono designati dal Consiglio accademico, su proposta del Rettore, tra i docenti di altre università. Qualora nessuno dei docenti dell’Ateneo presenti la propria candidatura anche questi sono designati con la stessa procedura prevista per i docenti esterni.

I componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di emolumenti.

Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio. Nel caso di procedimenti avviati a carico di professori ordinari il Collegio sarà composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti; nel caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore subentrerà uno dei professori ordinari supplenti.

Qualora il procedimento disciplinare riguardi il Rettore, esso è avviato dal Decano dell’Ateneo, che svolge le funzioni attribuite al primo in ogni altro caso.

Articolo 24: LIUC Business School

Presso l’Università è istituita la LIUC Business School, che offre percorsi formativi per soddisfare le esigenze di aggiornamento continuo post laurea e svolge attività di ricerca e di advisory in ambito manageriale, tecnologico e socio-economico con l’obiettivo di fornire supporto, strumenti e soluzioni alle imprese, alle organizzazioni pubbliche e alla comunità. LIUC Business School coordina le attività dei Centri di ricerca e dei Centri di Competenza, nonché le attività relative alla progettazione ed erogazione della formazione non istituzionale, dei Corsi di perfezionamento e Master universitari.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) su proposta del Rettore, nomina il Direttore della LIUC Business School, per una durata di due anni; il mandato è rinnovabile altre due volte;

b) su proposta del Consiglio Accademico, approva l’attivazione di un nuovo Corso di perfezionamento o Master Universitario, o la sua rinnovazione, su proposta del Consiglio Accademico;

c) approva il Regolamento per la LIUC Business School, che ne indica le linee di attività, l’organizzazione generale, le modalità di coordinamento e il funzionamento operativo.

Il Consiglio Accademico:

a) approva annualmente, in coerenza con il Piano strategico e gli indirizzi dell’Università, le linee di sviluppo delle attività e l’offerta formativa della LIUC Business School, su proposta del suo Direttore;

b) propone, su relazione del Direttore, l’attivazione di un nuovo Corso di perfezionamento o Master Universitario, o la sua rinnovazione.

Presso l’Università possono istituirsi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, Centri di ricerca ovvero Centri di competenza ovvero Osservatori su specifiche tematiche, i quali possono svolgere attività commissionate da Enti pubblici o privati, verso il pagamento di un corrispettivo.

La LIUC Business School, i Centri di ricerca, i Centri di competenza e gli Osservatori non sono dotati di personalità giuridica propria, né di autonomia patrimoniale. I contratti, le convenzioni e gli accordi relativi alle loro attività devono essere stipulati dall’Università.

Articolo 25: Dottorati di ricerca

Ogni Corso di Dottorato di Ricerca, istituito in ottemperanza della normativa in vigore, è coordinato da un docente nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, che può essere confermato per i cicli successivi, fino a un numero massimo di sei cicli.

L’istituzione, l’attivazione o la disattivazione, e l’offerta formativa del Corso, per ogni anno accademico, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

La struttura e le attività del Corso, i compiti e la composizione del Collegio dei docenti, e le procedure di accesso al Dottorato sono disciplinati da apposito Regolamento d’Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26: Progetti speciali

Il Rettore, sentito il Consiglio Accademico, può sottoporre al Consiglio di Amministrazione progetti speciali, relativi allo sviluppo di attività formative e/o di ricerca e/o di supporto alle imprese, a contenuto innovativo o interdisciplinare, anche in partnership con enti privati o pubblici. Il Consiglio di Amministrazione, nell’approvare il progetto, determina il budget per esso stanziato.

Articolo 27: Altre attività di terza missione

L’Università istituisce e promuove, anche attraverso la LIUC Business School, attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale anche sulla base di appositi contratti e convenzioni, particolarmente rivolte alla comunità del territorio in cui ha sede.

In particolare l’Università:

a) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni;

b) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;

c) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni e enti esterni;

d) favorisce la formazione culturale anche in collaborazione con altri enti;

e) promuove corsi di specializzazione tecnica post diploma, anche in collaborazione con gli Istituti Tecnici Superiori e con gli Istituti di Formazione Tecnica Superiore;

f) promuove attività di orientamento rivolte agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado.

 


Titolo sesto: Personale docente e ricercatori

Articolo 28: Professori di prima e di seconda fascia

Il ruolo dei professori dell’Università si articola in due fasce:

a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);

b) professori di seconda fascia (associati).

La copertura dei posti di professori di prima e di seconda fascia dell’Università è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 14 lett. h) dello Statuto.

Per la copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia l’Università attiva tutte le procedure previste dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, può procedere all’istituzione di posizioni di ruolo accademiche finanziate da istituti ed enti anche non italiani, ai sensi dell’art. 14, lett. j) dello Statuto. La copertura dei posti avviene secondo le procedure di valutazione comparativa previste dalla legge o dalla regolamentazione esterna. La nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dal Consiglio di Dipartimento.

Ai professori di ruolo spetta il trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali provvisti della medesima anzianità di servizio.

Ai professori di ruolo in servizio presso l’Università si applica, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, in applicazione dell’articolo 4 della Legge 29 luglio 1991 n. 243.

Articolo 29: Ricercatori universitari

I ricercatori, anche a tempo determinato, collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nelle attività didattiche.

La copertura dei posti di ricercatore, sia di ruolo sia a tempo determinato, dell’Università è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 14, lett. h) dello Statuto.

La copertura dei posti di ricercatore viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai ricercatori di ruolo spetta il trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università statali.  Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le condizioni economiche determinate dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.

Ai ricercatori di ruolo in servizio presso l’Università si applica, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, in applicazione dell’articolo 4 della Legge 29 luglio 1991 n. 243.

Articolo 30: Professori a contratto

Per l’insegnamento di tutte le discipline non coperte da docenti di ruolo, il Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio Accademico, delibera, di norma entro maggio, sul conferimento dei contratti per l’anno accademico successivo.

I contratti possono essere stipulati con:

a) docenti e ricercatori di altre Università italiane oppure in congedo, o con esperti di alta qualificazione in possesso di un curriculum scientifico o professionale di cui all’art. 23 comma 1, l. 240/2010;

b) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali ex art. 23, comma 2, n. l. 240/2010, sempreché iscritti a un apposito albo di idonei costituito e aggiornato a cura dei Direttori delle Scuole, che si avvalgono di apposite Commissioni di valutazione;

c) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, ex art. 23, comma 3, l. n. 240/2010.

Trova per ogni altro aspetto applicazione il Regolamento per la disciplina delle procedure di selezione dei docenti a contratto, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

I contratti di cui al presente articolo, di diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università.

Da tali contratti deve risultare:

a) l’esclusione di un potere gerarchico nei confronti del docente, che è tuttavia tenuto a osservare puntualmente le disposizioni sulla didattica stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo e nelle deliberazioni dalla Scuola di afferenza, rispondendone al Direttore della stessa;

b) l’autonomia didattica del docente;

c) la fissazione della durata del contratto correlata allo sviluppo dell’attività didattica, anche a distanza, compresi gli esami;

d) la determinazione di un compenso globale per l’intera prestazione pattuita.

Articolo 31: Contratti di docenza, formazione o ricerca a tempo determinato

In conformità alle regole previste nell’art. 23, comma 2, l. n. 240/2010, l’Ateneo può bandire incarichi di lecturer, anche di durata biennale o triennale, per lo svolgimento di attività prevalentemente di docenza, distinti per settore scientifico-disciplinare, da attribuire mediante procedura comparativa.

Al fine di implementare la formazione e il perfezionamento dei propri docenti, l’Ateneo può stipulare contratti a tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera.

Al fine di sviluppare le attività di ricerca l’Università può altresì stipulare contratti a tempo determinato con giovani dottori di ricerca o esperti in possesso di adeguata preparazione.

Le linee guida per tutti gli incarichi che precedono sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; i singoli bandi, con la precisazione delle regole procedurali, dell’impegno richiesto e di ogni altro elemento relativo allo svolgimento dell’attività, sono approvati dal Comitato Esecutivo; gli esiti delle procedure di selezione sono validate dal Consiglio Accademico. I correlativi contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università.

Articolo 32: Collaboratori linguistici e tecnici

Per le esigenze di apprendimento delle lingue straniere, il Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio Accademico, provvede, mediante convenzioni da stipularsi con organizzazioni private qualificate, ad acquisire a beneficio degli studenti e dei docenti dell’Università le competenze di esperti di lingua madre, in possesso di laurea o di titolo straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea competenza.

Per le esigenze di apprendimento dell’informatica di base o di altre materie tecniche di supporto, il Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio Accademico, può provvedere, mediante convenzioni da stipularsi con organizzazioni private qualificate, ad acquisire a beneficio degli studenti e dei docenti dell’Università le competenze di esperti in informatica o in altre materie tecniche, in possesso di laurea o di titolo adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea competenza.

 


Titolo settimo: Altre attività e diritti degli studenti

Articolo 33: Rapporti con il mondo del lavoro

L’Università promuove e favorisce, a beneficio degli studenti, “stage” in aziende e scambi con università straniere.

L’Università provvede ad attivare servizi intesi a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti che abbiano terminato il loro corso di studi; a tale scopo, si dota degli strumenti necessari per una puntuale conoscenza dell’evoluzione delle figure professionali e delle esigenze della società e organizza attività dirette a favorire i più ampi rapporti tra Università e mondo del lavoro.

L’Università sostiene l’attività della Associazione LIUC Alumni, della quale possono entrare a far parte tutti coloro che presso l’Ateneo abbiano conseguito una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un dottorato di ricerca o un Master, ovvero abbiano frequentato corsi Executive o Business School, o ancora abbiano contribuito in misura rilevante al rafforzamento dell’Associazione, se interessati a partecipare allo sviluppo di una rete di relazioni capace di diffondere nel mondo del lavoro i valori perseguiti dall’Università.

Articolo 34: Attività a favore della comunità universitaria

L’Ateneo promuove accordi con enti pubblici e privati, o altre soluzioni atte a favorire il soddisfacimento delle esigenze di alloggio e di trasporto degli studenti.

L’Ateneo promuove attività culturali e ricreative per gli studenti e il proprio personale, anche mediante l’apporto di specifiche risorse.

L’Ateneo può aderire o convenzionarsi con enti ed associazioni che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l’organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

Articolo 35: Partecipazione e collaborazione alle attività di Ateneo

L’Università promuove forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi erogati, remunerate a carico del bilancio universitario; sono escluse le attività di docenza e quelle che comportano responsabilità amministrative.

Le norme relative alle collaborazioni degli studenti alle attività dell’Ateneo sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 36: Associazioni studentesche

L’Università favorisce le iniziative delle associazioni studentesche riconosciute che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, con lo scopo di contribuire alla formazione universitaria.

Nelle strutture universitarie sono previsti luoghi di incontro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche; sono altresì erogati servizi di connessione alla rete internet.

Articolo 37: Diritto allo studio

L’Università, nell’ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. L’Università può svolgere servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la Regione Lombardia e con altri enti territoriali e non territoriali, anche mediante affidamento in gestione diretta alla stessa Università.

La gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario sarà effettuata sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 38: Attività di supporto allo studio e di inclusione

L’Università promuove, anche con la costituzione di apposite strutture di servizio, attività di orientamento e di sostegno rivolte agli studenti iscritti, organizzando forme di tutorato, nonché cicli e iniziative a carattere introduttivo o intensivo per colmare le eventuali lacune nella preparazione di partenza e ovviare a situazioni di svantaggio.

In conformità a quanto previsto dalla l. 28 gennaio 1999 n. 17 e dalla l. 8 ottobre 2010 n. 170, l’Università attiva una struttura dedicata al fine di assicurare agli studenti con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento una esperienza di apprendimento proficua, una valida partecipazione alla vita accademica, e una preparazione adeguata ad affrontare la relazione con il mercato del lavoro.

Articolo 39: Garante degli studenti

Su proposta del Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione può nominare, fra i docenti di ruolo o fra i docenti in congedo che hanno fatto parte dell’Università, un Garante degli studenti, per la durata di un triennio.

Fermo restando il ruolo dei rappresentanti degli studenti nei vari organi dell’Università, al Garante gli studenti possono rivolgere con immediatezza istanze o doglianze circostanziate relative al miglioramento della didattica, alle procedure per gli esami di profitto e a ogni altro servizio erogato dall’Università; il Garante ne vaglia sommariamente la fondatezza e, se le ritiene meritevoli di considerazione, riferisce in proposito al Direttore della Scuola competente o al Direttore Generale per gli opportuni provvedimenti.

Le modalità con cui contattare il Garante e gli elementi essenziali della procedura conseguente, previa approvazione del Comitato Esecutivo su proposta del Consiglio Accademico, saranno resi pubblici sul sito internet dell’Università.

Non è prevista un’indennità di funzione o altra forma di retribuzione.

Articolo 40: Personale non docente

L’Università, per l’espletamento dei servizi, dispone di personale non docente.

Il rapporto di lavoro del personale non docente, per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, il trattamento economico, le modalità di assunzione, è disciplinato dal Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Agli oneri previdenziali e assistenziali a favore del personale non docente si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto concerne le violazioni di legge, di contratto o del Codice etico i provvedimenti disciplinari sono assunti dal Direttore Generale o, per quanto riguarda i Dirigenti, dal Comitato Esecutivo.

 


Titolo ottavo: Ordinamento didattico

Articolo  41: Titoli di studio ed attestati

L’Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli previsti dalla legislazione universitaria in vigore e pertanto:

– diploma di Laurea;

– diploma di Laurea magistrale;

– diplomi di Master universitario;

– diploma di Specializzazione;

– Dottorato di ricerca;

– altri titoli previsti dalla normativa in vigore.

I corsi per il conseguimento dei titoli previsti nel comma precedente sono istituiti secondo quanto è disposto dalle leggi vigenti.

L’Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativamente ai corsi di perfezionamento, di alta specializzazione e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

Articolo  42: Corsi di diploma e corsi di laurea affini

Ai fini del proseguimento degli studi, i corsi di diploma sono dichiarati strettamente affini ai corsi di Laurea delle stesse Scuole.

Le norme riguardanti il riconoscimento degli insegnamenti sono stabilite nel Regolamento didattico d’Ateneo.

Articolo  43: Esami

Le norme riguardanti le prove di Laurea, di Laurea magistrale, di specializzazione, e gli esami di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni, le modalità di attribuzione dei voti sono stabilite dal Regolamento didattico d’Ateneo.

Le norme riguardanti le prove e gli esami da sostenere per l’accesso al Dottorato di ricerca e ai Master universitari, e per le prove e gli esami da sostenere nel corso degli stessi, sono contenute nel Regolamento didattico d’Ateneo e, in via suppletiva, nei Regolamenti menzionati negli artt. 24 e 26 dello Statuto.

Articolo  44: Tasse, contributi e rimborsi spese

Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di profitto o quello di laurea quando risulti non in regola con il versamento degli importi dovuti fino a quel momento per le tasse d’iscrizione, contributi universitari e rimborsi spese.

L’importo dei rimborsi spese e delle more per i casi di ritardato pagamento è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione con delibera da adottarsi prima dell’inizio dell’anno accademico.

 


Titolo nono: Norme comuni, finali e transitorie

Articolo  45: Designazioni elettive

Le elezioni per la designazione dei rappresentati degli studenti negli organi dell’Università sono indette, di norma in un’unica tornata, dal Rettore con anticipo di almeno un mese rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguata forma di comunicazione agli interessati.

Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica per un periodo massimo di 45 giorni.

In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro subentra il primo dei non eletti.

Articolo  46: Durata delle nomine

Ove non esplicitamente prevista dallo Statuto la durata delle cariche è determinata nella relativa delibera.

Articolo  47: Disposizioni applicabili in via transitoria

Le modifiche alla composizione di organi e strutture dell’Università e alla durata in carica dei loro componenti si applicano all’atto del primo rinnovo successivo all’entrata in vigore delle modifiche stesse. Ai fini del rispetto dei limiti di mandato non si tiene conto delle cariche rivestite nel periodo antecedente a tale rinnovo.

Le modifiche relative alle competenze di organi dell’Università si applicano con efficacia immediata.

Articolo  48: Devoluzione del patrimonio

Quando l’Università dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l’attività o essere privata della personalità giuridica o dell’autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto per intero all’Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo o ad altro Ente dalla stessa indicato.

Articolo  49: Norma abrogativa

Devono intendersi soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate che siano in contrasto con il testo vigente dello Statuto e dei Regolamenti dallo stesso previsti.

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