Il Comitato Pari Opportunità (CPO) svolge la funzione istituzionale di promozione di buone prassi, procedure e forme di tutela finalizzate al benessere della comunità degli studenti e del personale LIUC, secondo la Mission di ateneo, in linea con i valori dell’inclusione, dell’uguaglianza, della crescita delle persone e del supporto alle fragilità.
Mette in campo azioni volte a favorire il contrasto di ogni forma di discriminazione di natura razziale, sessuale, personale, religiosa, politica, sostenendo le pari opportunità e la diversità come valori condivisi.
Il CPO è espressione della visione della LIUC quale Università inclusiva che promuove il valore della persona (art. 1 dello Statuto) e la dignità della persona nell’ambiente di lavoro (art. 2 del Codice Etico).
Le attività del Comitato Pari Opportunità si attuano in ottemperanza:
- al Regolamento generale di ateneo
- allo Statuto
- al Gender Equality Plan
- al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001
- al Codice etico (artt. 7-12)
- al Regolamento per il funzionamento dell’Istituto del Garante degli Studenti
con compiti consultivi, di verifica e propositivi riguardanti:
- la diffusione e la promozione di una cultura inclusiva presso la comunità studentesca e tutto il personale docente e tecnico-amministrativo, dipendente e a contratto, che consenta di prevenire ogni forma di discriminazione attraverso la condivisione di buone prassi, documenti e percorsi formativi;
- le pari opportunità di espressione, di accesso allo studio e al lavoro, di progressioni di carriera e retribuzione, di qualità di vita;
- la prevenzione, la segnalazione e la gestione di tutte forme di discriminazione e vessazione, ivi compresi stalking e molestie.
Procedura di segnalazione stalking e molestie
La procedura in oggetto fa riferimento a situazioni circostanziabili nelle quali una persona sia vittima di stalking e/o molestie.
Per stalking si intende un seguito ossessivo in cui una persona si impegna in un modello anormale o a lungo termine di minaccia o molestia diretta verso un individuo specifico (Meloy, J. R., 1996).
Si definisce “molestia sessuale” qualsiasi comportamento di natura sessuale lesivo della dignità di donne e uomini, che è considerato indesiderato, inaccettabile, inappropriato e offensivo per il destinatario e che crei un’atmosfera lavorativa intimidatoria, ostile, instabile o offensiva (International Labour Organization, 2015).
Nell’ambito delle molestie, il bullismo è in generale definito come “un atto aggressivo o un’interazione sociale in cui un individuo o un gruppo con un vantaggio di potere umilia o intimorisce ripetutamente qualcuno” (Esbensen e Carson, 2009). Più sofisticato è il concetto di bullismo sul posto di lavoro, che riguarda “situazioni in cui un dipendente è esposto ripetutamente e per un periodo prolungato a comportamenti molesti da parte di uno o più colleghi (compresi i subordinati e i leader) e in cui la persona presa di mira non è in grado di difendersi da questo maltrattamento sistematico” (Nielsen ed Einarsen, 2018).
Uno/a studente/essa, un/una dipendente, un/a collaboratore/collaboratrice professionale vittima di stalking e/o molestie può contattare il CPO nella persona del Presidente (attualmente la Prof.ssa Eliana Minelli) e/o del Segretario (attualmente la Dott.ssa Alessandra Massironi) all’indirizzo helpstalking@liuc.it.
In seguito a segnalazione, è previsto un incontro con l’interessato/a per le opportune verifiche e gli approfondimenti del caso.
Il/La segnalante potrà usufruire di un colloquio presso il Servizio Counseling and Well-being quale spazio per la rielaborazione personale degli accadimenti e risorsa per condividere strategie di gestione dei vissuti e di superamento delle difficoltà connesse al fatto, nel pieno rispetto della privacy.
Il CPO, previo consenso dell’interessato/a e nella tutela della massima riservatezza, invierà segnalazione al Collegio di disciplina di ateneo che provvederà entro 15 giorni agli approfondimenti del caso, tramite convocazione del/della segnalante e del/della presunto/a responsabile delle condotte illecite. I soggetti coinvolti direttamente e indirettamente negli accadimenti saranno tenuti a fornire tutte le informazioni richieste al fine di attivare idonee misure a tutela della vittima. Il procedimento non preclude a quest’ultima di avviare, anche in parallelo, iniziative di ordine giudiziale, laddove la condotta contestata dovesse rivestire profili di illiceità civile o penale.
Tutte le fasi saranno gestite nel pieno rispetto della privacy e nella massima riservatezza.
In caso di vessazione, mobbing, illeciti circostanziabili in ambito lavorativo, consultare il link whistleblowing.