Esoneri totali studenti con invalidità


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Esoneri totali studenti con invalidità

L’Università Carlo Cattaneo – LIUC, nell’ambito della sua attività di formazione e preparazione delle giovani generazioni al mondo del lavoro, può esonerare totalmente dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari gli studenti con un’invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che presentino domanda rispettando le condizioni di seguito elencate.
Possono presentare domanda di esonero totale gli studenti iscritti al primo anno o ad anni successivi al primo, ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico:

  • non abbiano già conseguito un titolo di studio di livello equivalente o superiore al corso di laurea di iscrizione;
  • non abbiano superato il numero massimo di semestri di concessione del beneficio, conteggiato a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun corso di studi (nove semestri per i corsi di laurea triennale; sette semestri per i corsi di laurea magistrale; quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico).

Tale periodo massimo viene calcolato a decorrere dal primo semestre del 1° anno accademico di prima immatricolazione assoluta al ciclo di studi per il quale si chiede il beneficio.
Nell’ultimo anno accademico di concessione del beneficio, allo studente compete l’esonero totale dalla tassa di iscrizione (pari a € 250,00) e l’esonero pari alla metà dei contributi universitari dovuti in base al corso di laurea.

La domanda va presentata al Servizio per il Diritto allo studio su apposito modulo, all’atto dell’iscrizione, entro la scadenza del pagamento della prima rata. Nei casi di pre-immatricolazioni ai corsi di laurea magistrali, lo studente è tenuto a versare la prima rata (salvo casi di bisogno economico documentati) e a presentare l’istanza di esonero, che avrà efficacia e darà luogo a rimborso dopo il perfezionamento dell’iscrizione.

Alla domanda presentata per la prima volta vanno allegati i seguenti documenti:

  • certificato rilasciato dalla commissione medica competente di accertamento dell’invalidità attestante la percentuale di invalidità riconosciuta;
  • certificato rilasciato dalla commissione medica competente di accertamento dell’handicap (ai sensi dell’art. 3 comma 1 o comma 3 della legge 104/92);
  • eventuale ulteriore documentazione integrativa che l’ufficio si riserverà di richiedere a conferma che la documentazione medica prodotta ai fini della concessione del beneficio dell’esonero sia idonea, valida e attuale e qualora il certificato medico di accertamento dell’handicap e/o invalidità preveda la rivedibilità dell’accertamento nel corso dell’anno accademico a cui ci si iscrive.

Il beneficio non viene rinnovato automaticamente, pertanto la domanda di esonero deve essere ripresentata entro il 30 settembre di ogni anno accademico di iscrizione.

Le domande presentate da coloro che ottengono il riconoscimento dell’handicap e/o dell’invalidità pari o superiore al 66% in corso d’anno, saranno considerate ai fini dell’esonero dalla data di presentazione della domanda stessa al Servizio per il Diritto allo studio e riguarderanno quindi l’esonero dal pagamento delle rate della retta non ancora scadute per il medesimo anno accademico.

Nei casi di revoca del riconoscimento dell’handicap o di riduzione del grado di invalidità al di sotto del 66% in corso d’anno, lo studente sarà tenuto a darne puntuale comunicazione al Servizio per il Diritto allo studio e dovrà provvedere al pagamento delle rate non ancora scadute per il medesimo anno accademico.

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