Un’occasione per fare il punto sui contenuti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (incentrato sulla riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) contenuto nel D. Lgs. N. 14 del 12 gennaio 2019 ed in particolare sulle ultime modifiche entrate in vigore nel mese di agosto 2020.
Tra gli obiettivi qualificanti della riforma vi è quello di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese che ne favorisca il risanamento e la continuità.
Da un lato, sono contemplati obblighi organizzativi posti a carico delle imprese e finalizzati ad intercettare tempestivamente i segnali di una possibile crisi aziendale: si tratta di strumenti “di allerta” che consentono di monitorare sistematicamente l’andamento lungo le varie dimensioni d’impresa (strategico-organizzativa, economica, finanziaria, patrimoniale) segnalando precocemente al management dei disequilibri che permettano di intraprendere misure di miglioramento.
Dall’altro lato, sono contemplati degli “indicatori di crisi”, la cui messa a punto è stata demandata al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, finalizzati ad evidenziare le situazioni in cui si possa ragionevolmente presumere l’esistenza di un stato di crisi.
Nel corso del convegno sono state prese in rassegna le principali novità introdotte con la riforma del 2019 ed evidenziate le tematiche ancora dubbie e in discussione.
Tra le principali novità si annoverano la necessità di dotarsi di assetti organizzativi adeguati ai fini della tempestiva rilevazione di stati di crisi, dove un ruolo importante saranno rivestiti dal budget e dal sistema di controllo di gestione, che dovrebbero consentire di evidenziare tempestivamente le situazioni patologiche. Tra le iniziative da prendere da parte degli organi di governo e controllo, in caso di superamento delle soglie indicatrici della ragionevole presunzione di uno stato di crisi, il ricorso all’Organismo di composizione della crisi d’impresa, costituito presso le Camere di Commercio. Quest’ultimo avrà un termine breve, di 90-180 giorni, per raggiungere un accordo con i creditori; diversamente, dovrà essere aperta una delle procedure di gestione degli stati di insolvenza tradizionali.